IL MINISTRO DELLA SANITA' 
  Visto l'art. 8, comma 1, del decreto-legge 18 giugno  1986,  n.262,
convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1986, n.462,  che
istituisce presso il Servizio  informativo  sanitario  del  Ministero
della  sanita',   per   una   compiuta   ed   articolata   conoscenza
dell'andamento del fenomeno delle frodi e delle sofisticazioni  degli
alimenti e delle bevande, un centro di  raccolta  informatizzata  dei
risultati delle analisi effettuate  dai  laboratori  dell'ispettorato
centrale repressioni frodi, dai  laboratori  del  Servizio  sanitario
nazionale, da quelli degli istituti zooprofilattici sperimentali, dai
laboratori chimici merceologici  delle  camere  di  commercio  e  dei
laboratori di seconda istanza per la revisione delle analisi; 
  Visto l'art.2 del decreto del Presidente del Consiglio dei MInistri
20 maggio 1988, adottato quale atto di indirizzo e coordinamento  per
la trasmissione periodica dei risultati delle analisi condotte  dalle
regioni e dalle unita' sanitarie locali, ai sensi  dell'art.8,  comma
2,  del  decreto-legge  18  giugno  1986,  n.262,   convertito,   con
modificazioni, nella legge 7 agosto 1986,  n.462,  con  il  quale  si
rinvia a provvedimenti del Ministro della sanita': 
   a) la classificazione e la  codifica  dei  campioni  di  interesse
alimentare nonche' l'elenco delle determinazioni analitiche che  piu'
frequentemente vengono condotte su di essi; 
   b) la definizione del disciplinare tecnico per l'acquisizione,  in
forma standardizzata, dei risultati delle analisi; 
  Visto che il Ministero della sanita' ha gia' provveduto a dotare  i
presidi multizonali di prevenzione  e  gli  istituti  zooprofilattici
sperimentali, di sistemi informatici che consentono il  collegamento,
tramite rete telematica, fra detti presidi e istituti e il centro  di
raccolta; 
  Viste le risultanze dei lavori del comitato scientifico per le pro-
cedure informatizzate sugli alimenti  e  le  bevande,  istituito  con
proprio decreto ministeriale n. 701/96.00/1/10/389 del 20 marzo 1989; 
  Considerata   l'opportunita'    di    definire    con    successivi
provvedimenti, da assumersi di concerto con le altre  amministrazioni
interessate, le modalita' di  funzionamento  del  citato  centro  per
quanto concerne la raccolta dei risultati  delle  analisi  effettuate
dai laboratori dell'ispettorato  centrale  repressione  frodi  e  dai
laboratori delle camere di commercio, nonche' le  informazioni  sulle
risultanze delle indagini di settore effettuate  dagli  organi  della
Polizia di Stato, dai nuclei antisofisticazione e  sanita'  dell'Arma
dei carabinieri, dal Corpo forestale dello  Stato,  dal  Corpo  della
Guardia di finanza e dagli  organi  dell'Amministrazione  finanziaria
operanti nei posti di confine e di dogana interna; 
                              Decreta: 
                               Art. 1 
  Le classificazioni e le codifiche da utilizzare per il  trattamento
automatico delle informazioni  ai  sensi  dell'art.2,  comma  1,  del
decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  20  maggio  1988,
sono quelle riportate: 
   a) per gli alimenti, le bevande e gli altri campioni rilevanti per
il controllo, nell'allegato 1; 
   b) per le determinazioni analitiche, nell'allegato 2; 
   c) per le tecniche analitiche, nell'allegato 3; 
   d) per i materiali a contatto  con  gli  alimenti  e  le  bevande,
nell'allegato 4; 
   e) per le modalita' di conservazione, nell'allegato 5; 
   f)  per  i   valori   limite   delle   determinazioni   analitiche
espressamente previste dalle norme vigenti o,  comunque,  consolidate
dalla  pratica  di  laboratorio,  per  ciascun  alimento,  bevanda  o
campione rilevante per il controllo, nell'allegato 6; 
   g) per gli organismi prelevatori, nell'allegato 7; 
   h) per i laboratori di seconda istanza, nell'allegato 8.