IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto l'art. 8, comma 1, del decreto-legge 18 giugno 1986, n.262, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1986, n.462, che istituisce presso il Servizio informativo sanitario del Ministero della sanita', per una compiuta ed articolata conoscenza dell'andamento del fenomeno delle frodi e delle sofisticazioni degli alimenti e delle bevande, un centro di raccolta informatizzata dei risultati delle analisi effettuate dai laboratori dell'ispettorato centrale repressioni frodi, dai laboratori del Servizio sanitario nazionale, da quelli degli istituti zooprofilattici sperimentali, dai laboratori chimici merceologici delle camere di commercio e dei laboratori di seconda istanza per la revisione delle analisi; Visto l'art.2 del decreto del Presidente del Consiglio dei MInistri 20 maggio 1988, adottato quale atto di indirizzo e coordinamento per la trasmissione periodica dei risultati delle analisi condotte dalle regioni e dalle unita' sanitarie locali, ai sensi dell'art.8, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 1986, n.262, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1986, n.462, con il quale si rinvia a provvedimenti del Ministro della sanita': a) la classificazione e la codifica dei campioni di interesse alimentare nonche' l'elenco delle determinazioni analitiche che piu' frequentemente vengono condotte su di essi; b) la definizione del disciplinare tecnico per l'acquisizione, in forma standardizzata, dei risultati delle analisi; Visto che il Ministero della sanita' ha gia' provveduto a dotare i presidi multizonali di prevenzione e gli istituti zooprofilattici sperimentali, di sistemi informatici che consentono il collegamento, tramite rete telematica, fra detti presidi e istituti e il centro di raccolta; Viste le risultanze dei lavori del comitato scientifico per le pro- cedure informatizzate sugli alimenti e le bevande, istituito con proprio decreto ministeriale n. 701/96.00/1/10/389 del 20 marzo 1989; Considerata l'opportunita' di definire con successivi provvedimenti, da assumersi di concerto con le altre amministrazioni interessate, le modalita' di funzionamento del citato centro per quanto concerne la raccolta dei risultati delle analisi effettuate dai laboratori dell'ispettorato centrale repressione frodi e dai laboratori delle camere di commercio, nonche' le informazioni sulle risultanze delle indagini di settore effettuate dagli organi della Polizia di Stato, dai nuclei antisofisticazione e sanita' dell'Arma dei carabinieri, dal Corpo forestale dello Stato, dal Corpo della Guardia di finanza e dagli organi dell'Amministrazione finanziaria operanti nei posti di confine e di dogana interna; Decreta: Art. 1 Le classificazioni e le codifiche da utilizzare per il trattamento automatico delle informazioni ai sensi dell'art.2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 maggio 1988, sono quelle riportate: a) per gli alimenti, le bevande e gli altri campioni rilevanti per il controllo, nell'allegato 1; b) per le determinazioni analitiche, nell'allegato 2; c) per le tecniche analitiche, nell'allegato 3; d) per i materiali a contatto con gli alimenti e le bevande, nell'allegato 4; e) per le modalita' di conservazione, nell'allegato 5; f) per i valori limite delle determinazioni analitiche espressamente previste dalle norme vigenti o, comunque, consolidate dalla pratica di laboratorio, per ciascun alimento, bevanda o campione rilevante per il controllo, nell'allegato 6; g) per gli organismi prelevatori, nell'allegato 7; h) per i laboratori di seconda istanza, nell'allegato 8.